comunicato foi sui cacatua
Inviato: dom giu 15, 2008 1:23 pm
comunicato foi ................
COMUNICATO CITES
S’ informano gli allevatori di specie CITES che, il Regolamento (CE) n. 1332/2005 del 9 ago. 2005, ha ratificato quanto deciso nella 13^ sessione della Conferenza degli Stati Parte di Bangkok del 2/14 ottobre 2004. Pertanto, come in precedenza preannunciato, gli esemplari di nostro interesse:
• Amazona finschi (Amazona pileo lilla)
• Cacatua sulfurea (Cacatua ciuffo giallo)
dall’ Appendice II (all. B CE), sono stati trasferiti in Appendice I (all. A CE). Per tale ragione, gli eventuali possessori dei predetti psittacidi, hanno l’obbligo di denunciarne il possesso presso il Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 5 bis, 4 comma, legge n. 59/93 del 13 mar. 1993).
Mentre l’Agapornis roseicollis (Inseparabile a faccia rosa) è stato eliminato dall’appendice II della Convenzione (all. B CE). Di conseguenza viene a cessare l’obbligo di denuncia delle nascite e la conseguente iscrizione sul registro di detenzione e potrà quindi essere liberamente commercializzato.
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea in data 19 ago. 2005 ed è entrato in vigore il 22 ago. 2005.
COMUNICATO CITES
S’ informano gli allevatori di specie CITES che, il Regolamento (CE) n. 1332/2005 del 9 ago. 2005, ha ratificato quanto deciso nella 13^ sessione della Conferenza degli Stati Parte di Bangkok del 2/14 ottobre 2004. Pertanto, come in precedenza preannunciato, gli esemplari di nostro interesse:
• Amazona finschi (Amazona pileo lilla)
• Cacatua sulfurea (Cacatua ciuffo giallo)
dall’ Appendice II (all. B CE), sono stati trasferiti in Appendice I (all. A CE). Per tale ragione, gli eventuali possessori dei predetti psittacidi, hanno l’obbligo di denunciarne il possesso presso il Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 5 bis, 4 comma, legge n. 59/93 del 13 mar. 1993).
Mentre l’Agapornis roseicollis (Inseparabile a faccia rosa) è stato eliminato dall’appendice II della Convenzione (all. B CE). Di conseguenza viene a cessare l’obbligo di denuncia delle nascite e la conseguente iscrizione sul registro di detenzione e potrà quindi essere liberamente commercializzato.
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea in data 19 ago. 2005 ed è entrato in vigore il 22 ago. 2005.